Archivi tag: direttiva antiriciclaggio

Il Parlamento Europeo vota la fine dell’anonimato per il Bitcoin

Tratto da ITALIA OGGI – 19/04/2018 14:24

Regolamentazione più rigida sulle monete virtuali come il Bitcoin per evitare che siano utilizzate per il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.
parlamento Ue

I prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale per le valute virtuali dovranno applicare, come già succede per le banche, controlli di due diligence e requisiti di verifica sulla propria clientela, per porre fine al regime di anonimato associato alle valute virtuali. Anche queste piattaforme e questi prestatori di servizi dovranno essere registrati, così come i cambiavalute e gli uffici di incasso degli assegni, nonché i fornitori di servizi per aziende e società fiduciarie.   Arriva con l’approvazione della quinta direttiva, da parte del parlamento europeo, la risposta Ue e la prima regolamentazione organica in tema di criptovalute. Ieri, infatti, il parlamento europeo ha approvato con 574 voti a favore, 13 voti contrari e 60 astensioni, in via definitiva la V direttiva antiriciclaggio, il provvedimento entrerà in vigore tre giorni dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’unione europea. Gli stati membri avranno successivamente, 18 mesi di tempo per trascrivere le nuove norme nelle rispettive legislazioni nazionali. Per l’Italia un lavoro in un certo senso semplificato, visto che molte novità

contenute nella direttiva sono già state regolamentate con l’approvazione della Quarta direttiva,in vigore in Italia con il dlgs 90/17 (nuova disciplina antiriciclaggio).

– Cristina Bartelli

COMMENTO:

Di fatto questo non cambia assolutamente nulla rispetto all’operatività dei cambiavalute più seri e professionali (tra cui anche il sottoscritto) che fin qui hanno operato  in un ambiente assolutamente non regolamentato e  proprio per questo, essendo totalmente indifesi, devono mettere in atto forme piuttosto arcigne di adeguata verifica del cliente ( spesso un semplice contatto on line attraverso chat o email)  per proteggersi da eventuali e possibili truffe, soprattutto per quanto riguarda i pagamenti on line in valuta fiat,  i quali, vale la pena ricordare, sono sempre reversibili fino a 180 gg  mentre i Bitcoin sono irreversibili come il denaro contante.

Ecco in questi casi, l’esempio di cosa viene richiesto, prima ancora di procedere alla transazione, al cliente che vuole acquistare Bitcoin o altre criptovalute  con metodi di pagamento digitali :

Selfie con documento di identità leggibile e foglio riportante una frase e la data odierna e  lo screenshot della pagina profilo titolare del mezzo di pagamento online con cui il cliente intende pagare. Ovviamente tutti i dati devono corrispondere.

Si tratterebbe quindi, per i suddetti cambiavalute, di capire  quali siano limiti e procedure di archiviazione dei dati dei clienti, ma  la normativa italiana non è stata attualmente completata dalla promulgazione di regolamenti attuativi rendendo così impossibile il recepimento  e la messa in vigore effettiva dell’intera normativa. 

C’è inoltre da sottolineare che , con tale  regolamentazione, il  cambiavalute virtuale, essendo soggetto primario responsabile di adeguata verifica sul cliente finale (dlgs 90/17 ), ricopre per obbligo di legge un ruolo attualmente svolto dagli istituti bancari, i quali pertanto non dovranno avere più alcuna ragione per rifiutare l’erogazione di servizi quali ad esempio l’apertura di conti correnti ( come avviene anche tutt’oggi) e permettere così agli operatori di esercitare liberamente la propria attività. 

Per concludere quindi, finchè tali regolamenti non saranno approvati e promulgati, la situazione sostanzialmente non cambia ed ognuno opera solo a propria esclusiva tutela. 

gavrilo

Exchangers virtuali e antiriciclaggio, l’Italia si muove prima di tutti

E’ l’ Italia  la prima nazione che si mette a normare su criptovalute e cambiavalute, anticipando  le disposizioni della proposta di modifica della IV Direttiva europea  — che passerà attraverso una discussione plenaria non prima della fine di ottobre 2017.  La IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/859) è stata infatti  introdotta in Italia con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2017) con la riscrittura totale del Decreto Legislativo 231/2007 ed entrata in vigore proprio in questi giorni,  il 4 luglio 2017. Come al solito un bel pasticcio all’italiana in cui si accomunano i linden dollars di Second Life alle criptovalute decentralizzate  e trustless come bitcoin e altcoins e le piattaforme exchanger che girano milioni di euro con i dealers che cambiano qualche centinaia di euro in rete . Con questa occasione viene per la prima volta introdotta però la definizione giuridica di “valuta virtuale” e di “cambiavalute virtuale” rendendo così gli exchanger soggetti destinatari delle normative antiriciclaggio di cui alla direttiva antiriciclaggio citata e  la previsione che questi ultimi ottengano una licenza e l’iscrizione in un registro apposito. Il testo contiene anche le modalità con cui i prestatori del servizio devono comunicare alle autorità la loro presenza sul territorio.

Ho contattato telefonicamente l’amico Stefano Capaccioli, tra i massimi esperti italiani nel settore  per quanto riguarda gli aspetti giuridici sulle criptovalute, collaboratore del blog CoinLex in cui potrete approfondire l’argomento che sto trattando.

“La normativa anticiriclaggio italiana in vigore dal 04.07.2017, ha anticipato le tendenze europee, normando esclusivamente determinati attori dell’ecosistema delle criptovalute per introdurre i presidi antiriciclaggio. Ciò si è reso necessario soprattutto per l’intersezione degli stessi con il mondo finanziario e l’exchanger opera nel punto di congiunzione tra il mondo delle monete legali e il mondo delle criptovalute, scambiandole. Quindi, entra necessariamente in contatto con il mondo finanziario tradizionale e le sue regole.”

Ma è sull’applicazione di tale normativa e sulla burocrazia varia a corredo  che si gioca veramente  la partita.  Se il vantaggio di poter emergere legalizzando e responsabilizzando gli attori della rivoluzione criptovalutaria viene soffocato dalla tipica burocrazia italiota,  o peggio, da una futura e pesante  tassazione, non solo si tarperanno le ali ad un settore emergente in grado di creare in prospettiva moltissimi nuovi posti di lavoro e benessere diffuso, ma avremo l’effetto esattamente contrario. La  buona percentuale di anonimità che bitcoin e altcoins riescono comunque a garantire, giocherà a favore della clandestinità dei suoi attori principali vanificando, come è successo ovunque nel mondo, qualsiasi approccio normativo tradizionale.  E’ richiesto dalle istituzioni italiane quindi,  un cambio di passo e di atteggiamento, non più costrittivo o come sempre meramente punitivo, ma  aperto e propositivo, sulle orme di quel Giappone e Australia che contribuiscono alla diffusione globale delle criptovalute  e all’aumento del valore di quotazione del Bitcoin.