Il Parlamento Europeo vota la fine dell’anonimato per il Bitcoin

Tratto da ITALIA OGGI – 19/04/2018 14:24

Regolamentazione più rigida sulle monete virtuali come il Bitcoin per evitare che siano utilizzate per il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.

parlamento Ue

I prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale per le valute virtuali dovranno applicare, come già succede per le banche, controlli di due diligence e requisiti di verifica sulla propria clientela, per porre fine al regime di anonimato associato alle valute virtuali. Anche queste piattaforme e questi prestatori di servizi dovranno essere registrati, così come i cambiavalute e gli uffici di incasso degli assegni, nonché i fornitori di servizi per aziende e società fiduciarie.   Arriva con l’approvazione della quinta direttiva, da parte del parlamento europeo, la risposta Ue e la prima regolamentazione organica in tema di criptovalute. Ieri, infatti, il parlamento europeo ha approvato con 574 voti a favore, 13 voti contrari e 60 astensioni, in via definitiva la V direttiva antiriciclaggio, il provvedimento entrerà in vigore tre giorni dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’unione europea. Gli stati membri avranno successivamente, 18 mesi di tempo per trascrivere le nuove norme nelle rispettive legislazioni nazionali. Per l’Italia un lavoro in un certo senso semplificato, visto che molte novità

contenute nella direttiva sono già state regolamentate con l’approvazione della Quarta direttiva,in vigore in Italia con il dlgs 90/17 (nuova disciplina antiriciclaggio).

– Cristina Bartelli

COMMENTO:

Di fatto questo non cambia assolutamente nulla rispetto all’operatività dei cambiavalute più seri e professionali (tra cui anche il sottoscritto) che fin qui hanno operato  in un ambiente assolutamente non regolamentato e  proprio per questo, essendo totalmente indifesi, devono mettere in atto forme piuttosto arcigne di adeguata verifica del cliente ( spesso un semplice contatto on line attraverso chat o email)  per proteggersi da eventuali e possibili truffe, soprattutto per quanto riguarda i pagamenti on line in valuta fiat,  i quali, vale la pena ricordare, sono sempre reversibili fino a 180 gg  mentre i Bitcoin sono irreversibili come il denaro contante.

Ecco in questi casi, l’esempio di cosa viene richiesto, prima ancora di procedere alla transazione, al cliente che vuole acquistare Bitcoin o altre criptovalute  con metodi di pagamento digitali :

Selfie con documento di identità leggibile e foglio riportante una frase e la data odierna e  lo screenshot della pagina profilo titolare del mezzo di pagamento online con cui il cliente intende pagare. Ovviamente tutti i dati devono corrispondere.

Si tratterebbe quindi, per i suddetti cambiavalute, di capire  quali siano limiti e procedure di archiviazione dei dati dei clienti, ma  la normativa italiana non è stata attualmente completata dalla promulgazione di regolamenti attuativi rendendo così impossibile il recepimento  e la messa in vigore effettiva dell’intera normativa. 

C’è inoltre da sottolineare che , con tale  regolamentazione, il  cambiavalute virtuale, essendo soggetto primario responsabile di adeguata verifica sul cliente finale (dlgs 90/17 ), ricopre per obbligo di legge un ruolo attualmente svolto dagli istituti bancari, i quali pertanto non dovranno avere più alcuna ragione per rifiutare l’erogazione di servizi quali ad esempio l’apertura di conti correnti ( come avviene anche tutt’oggi) e permettere così agli operatori di esercitare liberamente la propria attività. 

Per concludere quindi, finchè tali regolamenti non saranno approvati e promulgati, la situazione sostanzialmente non cambia ed ognuno opera solo a propria esclusiva tutela. 

gavrilo

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