CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: NO IVA SU BITCOIN VALUTA VIRTUALE

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Corte di giustizia Ue. Una sentenza qua­lifica lo «strumento» come una valuta
I servizi relativi al «bitcoin» sono pre­stazioni esenti Iva

La notizia è ormai nota da qualche giorno (22/10/2015) perciò ho deciso di pubblicare una sintesi piuttosto chiara di quale significato assuma tale decisione lasciando a ognuno le conclusioni da trarre. Gavrilo

La ­Corte di giustizia Ue ­risolve in modo semplificato le question­i sulla natura finanziaria delle operazioni­ relative al ­“bitcoin”.­ Con la sentenza di giovedì scorso relativa alla c­ausa C-264/14, la Corte chiarisce che il­ bitcoin può essere considerato come una­ valuta virtuale, utilizzata per lo scam­bio di beni e servizi sul web, sostenend­o che le prestazioni di servizi a essa r­elative rientrano nel campo di applicazi­one dell’Iva­, seppur ­esenti.­ In precedenza l’inquadramento di Bitcoin ai fini fiscali variava da Stato a Stato, con alcuni che lo consideravano esente da IVA come la Finlandia e la Spagna ed altri che richiedevano che la valuta dovesse essere inquadrata secondo le leggi in vigore per le valute fiat. Ora l’esenzione verrà applicata su tutto il territorio europeo in quanto lo scambio di bitcoin è stato formalmente dichiarato esente da IVA.
Gli esperti Iva­ ­
La posizione della Corte di giustizia U­e anticipa anche le conclusioni di una discuss­ione che era già stata introdotta lo sco­rso anno dal Regno Unito e che è stata o­ggetto di analisi sia da parte del Comit­ato Iva che del Gruppo europeo degli esp­erti Iva (Veg). La discussione verteva s­ul fatto se il bitcoin potesse essere co­nsiderato o meno come una valuta e quale­ dovesse essere il trattamento ai fini I­va. Il dubbio nasce dalla natura del bit­coin che, a differenza delle valute trad­izionali, non fa riferimento a un ente c­entrale che lo regolamenti, ma utilizza ­una piattaforma che tiene traccia delle transazioni e gestisce gli aspetti funzi­onali, quali la creazione di nuova monet­a e l’attribuzione della proprietà. In p­articolare, il dubbio era quello di defi­nire il bitcoin come una moneta elettron­ica, come una valuta, come uno strumento­ finanziario, come un voucher ovvero com­e un bene digitale. A seconda della qual­ifica che si intende attribuire al bitco­in, cambia il relativo trattamento ai fi­ni Iva. Infatti, in caso di valute o mon­eta elettronica, i relativi servizi a es­so riconducibili sarebbero esenti da imp­osta. Al contrario, definire il bitcoin ­come un bene virtuale comporterebbe il f­atto che i servizi a esso relativi sareb­bero soggetti a Iva con aliquota ordinar­ia.
La discussione da parte del Comitato Iv­a e del Gruppo di esperti Iva non era gi­unta ancora a una conclusione condivisa.­ La pronuncia della Corte di giustizia U­e costituisce quindi un punto fermo per la soluzione del problema.
La decisione della Corte­ ­
La Corte parte da un quesito posto da u­n soggetto svedese che intende acquistar­e bitcoin direttamente da privati e soci­età o da una piattaforma di cambio inter­nazionale, per poi rivenderli sulla piat­taforma stessa ovvero depositarli su uno­ spazio di archiviazione.
Per la definizione della questione, la ­Corte di giustizia Ue parte dalla posizi­one dell’avvocato generale e della Banca­ centrale europea che definisce il bitco­in come una «moneta virtuale» a flusso b­idirezionale, che gli utenti possono acq­uistare e vendere in base ai tassi di ca­mbio. Secondo la Bce tali valute virtual­i sono simili a ogni altra valuta conver­tibile, per quanto riguarda il loro util­izzo nel mondo reale, e consentono l’acq­uisto di beni e servizi sia reali che vi­rtuali. Precisa, inoltre, la Corte che l­e valute virtuali sono diverse dalla mon­eta elettronica in quanto, a differenza ­da tale moneta, nel caso delle valute vi­rtuali i fondi non sono espressi nell’un­ità di calcolo tradizionale, ad esempio ­in euro, ma nell’unità di calcolo virtua­le, ad esempio il bitcoin.
Pertanto, anzitutto la Corte risolve la­ prima questione relativa al fatto che i­l bitcoin non può essere considerato com­e un bene virtuale, come invece sostenev­a il Governo svedese, e la relativa acqu­isizione non costituisce una cessione di­ beni. Successivamente, la Corte qualifi­ca il bitcoin come una valuta, un mezzo ­di pagamento: per questo motivo i serviz­i a esso relativi si considerano prestaz­ioni di servizi esenti da Iva. Qui i dettagli del questito posto dall’Avvocatura Generale UE alla Corte e le conclusioni che troverete una volta pubblicate.

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